Imprese di assicurazione e riassicurazione

Art. 28: Attività in regime di stabilimento

L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

Art. 25: Rappresentante per la gestione dei sinistri

L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Art. 24: Attività in regime di prestazione di servizi

L’accesso all’attività di assicurazione rami vita o assicurazione rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza

Art. 23: Attività in regime di stabilimento

L’accesso all’attività assicurativa dei rami vita o dall’attività assicurativa rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa assicuratrice avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale