ART. 47-undecies: Informativa all’AEAP

  1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti:
    1. la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente,calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
      1. per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
      2. per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami vita;
      3. per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami danni;
      4. per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l’attività assicurativa nei rami vita e danni;
      5. per le imprese che esercitano l’attività di riassicurazione;
    2. per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b)    e c);
    3. il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell’articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
    4. il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell’articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche  e degli attivi di tutti i gruppi di cui all’articolo 210.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).