Art. 29: Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

  1. È vietato all’impresa assicurativa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività assicurativa nei rami vita o nelle assicurazioni danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
  2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
  3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti assicurativi con imprese che svolgono l’attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione assicurativa per la stipulazione di tali contratti.
  4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).