Art. 88: Disposizioni applicabili

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
  2. 2. (abrogato)
  3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l’attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell’assicurazione dei rami vita.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).