Art. 89: Disposizioni particolari

  1. Per quanto non previsto dal presente titolo (Bilancio e scritture contabili) e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
  2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società di assicurazione quotate.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).