Articolo 10 ter: Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea

  1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
    a)le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione  di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
    b)all’occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
  2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei suoi compiti.
  3. Le informazioni ricevute dall’IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d’ufficio stabilite dal presente Capo.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).