Art. 10-bis: Utilizzo delle informazioni riservate

L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:

  1. verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
  2. irrogazione delle sanzioni;
  3. difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’IVASS.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).