Art. 11: Attività assicurativa

  1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo  2, è riservato alle imprese di assicurazione.
  2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
  3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.
    L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento .
  4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa.
    Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).