ART. 35-bis: Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio assicurativo, incui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e  all’organo di controllo e, su richiesta, all’IVASS.
  4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
  5. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).