ART. 35-ter: Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti

  1. L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
  2. L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività assicurativa dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).