ART. 30-sexies: Funzione attuariale

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale.
    La funzione attuariale:

    1. coordina il calcolo delle riserve tecniche;
    2. garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
    3. valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
    4. confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
    5. informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
    6. supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
    7. formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
    8. formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
    9. contribuisce ad applicare efficacemente il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter.
  2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
    1. conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa assicuratrice;
    2. comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).