ART. 30-quinquies: Funzione di revisione interna

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
  2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell’impresa di cui al presente Capo.
  3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l’attuazione.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).