Art. 123: Assicurazione Obbligatoria Natanti

Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile,

Art. 128: Massimali di garanzia delle Assicurazioni RC

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto di assicurazione è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

Art. 126: Ufficio Centrale Italiano

L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento