Art. 129: Soggetti esclusi dall’assicurazione

  1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    1. a)    i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
      b)    il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
      c)    ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).