codice assicurazioni private

Art. 57-bis: Società veicolo nella riassicurazione

L’esercizio dell’attività riassicurativa nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

Art. 130: Imprese autorizzate all’esercizio dell’ Assicurazione

L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’ assicurazione della responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Art. 132: Obbligo a contrarre l’assicurazione

Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte

Art. 133: Formule tariffarie dei contratti di assicurazione

Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che