codice assicurazioni private

Codice Assicurazioni Private

Art. 89: Disposizioni particolari

Per quanto non previsto dal presente titolo (Bilancio e scritture contabili) e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile

ART. 47-undecies: Informativa all’AEAP

L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti: la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente,

Art. 88: Disposizioni applicabili

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

ART. 49: Riserve tecniche

L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede