Art. 37-bis: Riserve tecniche del lavoro indiretto

  1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine diciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assicurativi assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. (abrogato).

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).