ART. 36-decies: Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione

  1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
  2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio assicurativo da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.
  3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell’impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull’esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).