Art. 146: Diritto di accesso agli atti

Art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05)

  1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
  2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
    È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
  3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio assicurativo del diritto di cui al comma 1.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).