Art. 144: Azione diretta del danneggiato

Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05)

  1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.
  2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo  dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
  3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
  4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).