Art. 108: Accesso all’attività di intermediazione

  1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
  2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitatada chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
  3. È inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 2.
  4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).