Art. 107: Ambito di applicazione

    1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime distabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
    2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
      1. le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
      2. le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
      3. le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
      1. 1)il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
        2)salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
        3)l’intermediazione non è svolta professionalmente;
        4)l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
        5)l’importo del premio annuale di assicurazione non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
    3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).