ART. 36-terdecies: Adeguatezza delle riserve tecniche

  1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nella gestione, nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
  2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).