Risarcimento danno assicurazioni

Art. 142-ter: Utenti della strada non motorizzati

Art. 142-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati

Art. 142-ter: Utenti della strada non motorizzati

Art. 142-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati

Art. 142: Diritto di surroga dell’assicuratore sociale

Art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta

Art. 141: Risarcimento del terzo trasportato

Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo

Art. 140: Pluralità di danneggiati e supero del massimale

Art. 140 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

Art. 139: Danno biologico per lesioni di lieve entità

Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

Art. 138: Danno biologico per lesioni di non lieve entità

Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.LGS 209/05) Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Art. 137: Danno patrimoniale

Art. 137 del codcie delle assicurazioni Private (D.lgs 209/05) Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il