Esercizio dell’ attività assicurativa

Art. 130: Imprese autorizzate all’esercizio dell’ Assicurazione

L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’ assicurazione della responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Art. 132: Obbligo a contrarre l’assicurazione

Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte

Art. 133: Formule tariffarie dei contratti di assicurazione

Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che

Art. 134: Attestazione sullo stato del rischio assicurativo

L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare