Art. 130: Imprese autorizzate all’esercizio dell’ Assicurazione
L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’ assicurazione della responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.