Art. 7: Reclami all’ assicurazione

Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).