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ART. 217-septies: Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione

  1. Gli articoli 217-bis, 217-bis, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alleimprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).

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