Art. 190: Obblighi di informativa

  1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenutida intermediari o in merito ai contratti assicurativi conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
    1- bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

    1. elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;
    2. dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e
    3. dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

    1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all’IVASS:

    1. riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;
    2. sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
    3. sono pertinenti, affidabili e comprensibili.
  2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
    2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
  3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’IVASS ogni altro dato o documento richiesto.
  4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all’VASS ogni altro dato o documento richiesto.
    4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.
    5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:

    1. la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;
    2. le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    3. la risoluzione consensuale del mandato;
    4. la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

    5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).