Art. 188: Poteri di intervento

  1. L’IVASS, nell’ l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, può:
    1. convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all’interno delle imprese di  assicurazione e riassicurazione;
    2. ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
    3. procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
    4. convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
  2. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.
  3. L’IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
    3-bis. L’IVASS può, nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47- quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:

    1. la restrizione dell’attività, ivi incluso il potere di vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
    2. il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
    3. la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
    4. il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
    5. l’ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

    3-ter. L’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).