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Art. 187: Integrazione della nota informativa

  1. L’IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).

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