Art. 184: Misure cautelari ed interdittive

  1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto assicurativo in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
  2. L’IVASS vieta la commercializzazione di contratti di assicurazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).