Art. 18: Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

  1. L’impresa assicuratrice, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività assicurativa, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall’IVASS.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).