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Art. 178: Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

  1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).

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