Art. 176: Revocabilità della proposta

  1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
  2. Le somme eventualmente pagate dal contraente dell’ assicurazione devono essere restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).