Art. 167: Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

  1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
  2. La nullità del contratto assicurativo può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato.
    La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati.
    In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).