Art. 159: Cancellazione dal ruolo di Perito Assicurativo

  1. La cancellazione dal ruolo di Perito Assicurativo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

    1. rinuncia all’iscrizione;
    2. perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
    3. sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
    4. radiazione;
    5. mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.
  2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito assicurativo, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.