Art. 121: Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

  1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

    1. l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
    2. l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
    3. una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
    4. il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
  2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
  3. L’IVASS, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).