Art. 117: Separazione patrimoniale

  1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolareanche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
  2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
  3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
    3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo può essere elevato dall’IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).