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Normativa Assicurazioni
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Art.194: Imprese di assicurazione di Stati terzi

  1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Statiterzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività assicurativa svolta nel territorio della Repubblica.

Articolo del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs n. 209 del 7 Settembre 2005).

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